I Decreti Attuativi tanto attesi sono stati pubblicati e approvati: un Decreto che fissa i requisiti e i massimali di costo e un altro che, invece, stabilisce come deve avvenire l’asseverazione e le procedure di controllo di asseverazione e APE.
Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare per chiarire chi può accedere al Superbonus 110% e un Provvedimento per spiegare come deve avvenire la richiesta per scegliere l’alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il 6 agosto 2020 i Ministri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, dell’Economia, e delle Infrastrutture e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio hanno firmato il Decreto Interministeriale – in attesa di approvazione – che definisce i requisiti tecnici e i massimali di costo per ciascuno degli interventi di riqualificazione che danno accesso al Superbonus 110%, all’ecobonus e al bonus facciate.
Il Decreto sui requisiti tecnici e i massimali di costo:
È stato firmato e pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico il “Decreto Asseverazioni” – in attesa di approvazione – in cui vengono stabilite le modalità di trasmissione dell’Asseverazione all’ENEA per gli interventi che accedono al Superbonus 110%, le modalità di verifica degli APE – Attestato di Prestazione Energetica – e delle stesse asseverazioni.
Ricordiamo, infatti, che per accedere al Superbonus 110% è necessario che l’intervento di riqualificazione e miglioramento sismico faccia fare all’edificio il salto di due classi energetiche e questo salto deve essere dimostrato dall’APE. Il tecnico deve produrre anche una asseverazione in cui dichiara che l’intervento ha tutti i requisiti richiesti per l’accesso alla detrazione del 110%.
L’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 24/E in cui chiarisce alcuni aspetti del Superbonus 110%. Accedono al Superbonus 110% anche:
Rientrano tra le spese detraibili anche i costi per materiali, la progettazione e le altre spese professionali per perizie e sopralluoghi.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Provvedimento in cui chiarisce come richiedere l’alternativa dello sconto in fattura o la cessione del credito al posto delle detrazioni 110%.
Chi rilascia il visto di conformità deve inviare in maniera telematica la richiesta nel periodo dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
Le persone a cui viene ceduto il credito – cessionari e fornitori – possono utilizzare il credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Cessionari e fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Tale credito potrà essere nuovamente ceduto.
Dunque è chiaro come procedere per scegliere l’alternativa della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Quindi è possibile:
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