Con il Decreto Legislativo 199/2021 l’Italia ha stabilito come mettere in pratica le indicazioni della Direttiva 2018/2001/UE (RED II) che promuove l’uso di energia da fonti rinnovabili.
Il Decreto stabilisce per gli edifici – nuovi o che subiscono una ristrutturazione importante – per i quali verrà presentata una pratica edilizia dal 13 giugno 2022 il 60% dei consumi per produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva deve essere coperto con energia proveniente da fonti rinnovabili.
Ecco le definizioni che dà l’art. 11 del D.Lgs. 28/2011:
Se l’edificio, però, è collegato a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente l’obbligo decade.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, l’obbligo esisteva già nel 2011 e da allora la percentuale di energia da fonti rinnovabili è aumentata passando dal 20 al 50%. L’incremento al 65% rientra negli obiettivi di decarbonizzazione europei.
Nel Decreto vengono indicate anche le procedure e i titoli abilitativi per l’installazione degli impianti
Il Mite – Ministero per la transizione ecologica – ha a disposizione 180 giorni – dall’entrata in vigore del decreto – per emanare i decreti che ridefinire gli incentivi a cui avrà accesso chi installa impianti da fonti rinnovabili.
Sarà il GSE – Gestore dei Servizi Energetici – a stabilire la tariffa per l’assegnazione degli incentivi.
A seconda della grandezza dell’impianto:
Il GSE creerà una piattaforma apposita per aiutare le Regioni nell’individuare le aree idonee rendendo disponibili diversi tipi informazioni sul territorio e sulle infrastrutture.
Nello specifico sarà il Mite a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee in cui poter installare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra questi sono già previsti il minor impatto ambientale e l’occupazione della minore quantità di suolo possibile.
La normativa nazionale:
In entrambi i casi la normativa inciderà molto sulle certificazioni degli edifici NZEB, ad esempio.
L’impatto sugli NZEB sarà rilevante perché solo con il rispetto dei requisiti sulle fonti rinnovabili e di quelli che caratterizzano un edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione rilevante, si può ottenere la classificazione NZEB.
Ottenere la classificazione NZEB per queste tipologie di intervento è importante dal punto di vista ambientale, energetico, ed economico visto che permette alle pubbliche amministrazioni di accedere al Conto termico 2.0.
Nel caso di edifici situati in zona climatica D, E e F l’incentivo del Conto Termico è un incentivo molto significativo che ammonta a:
Dunque sarà importante seguire gli sviluppi del Decreto anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione.
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