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Come funziona il bonus ascensore 2021?

Prima di approfondire il bonus ascensore vediamo come si è arrivati al bonus e come questo si è evoluto nei mesi precedenti grazie ad alcune importanti novità normative.

Al momento dell’entrata in vigore del Superbonus 110 a luglio del 2020, il bonus ascensore non esisteva ancora. A gennaio 2021, la nuova legge di bilancio ha inserito tra gli interventi che rientrano nel Superbonus 110% anche quelli che permettono la rimozione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR) per favorire persone con più di 65 anni e facilitare i movimenti di chi ha handicap, e di persone con disabilità.

Inizialmente non era possibile cedere il credito o avere lo sconto in fattura ma con i diversi cambiamenti normativi è diventato possibile scegliere queste alternative al posto della detrazione del 110%.

Quando l’ascensore rientra nel Bonus 110?

Perché gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal bonus ascensore rientrino nel Superbonus 110% devono:

  • essere eseguiti tra l’inizio e la fine dei lavori dell’intervento trainante
  • rispettare le indicazioni del DM 236/1989
  • rispettare il tetto di spesa di 96mila euro.

Inoltre, poiché si tratta di interventi trainati essi possono essere eseguiti solo se viene effettuato un intervento trainante, in particolare, l’isolamento termico delle superfici opache o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, perché si tratta di un intervento trainato

Con la modifica introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 dell’8 luglio 2020 si accede alla detrazione del 110% anche se nell’edificio non ci sono persone disabili o che hanno più di 65 anni e si può scegliere l’alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tutti i condòmini, quindi, possono usufruire del Superbonus per eliminare le barriere architettoniche.

Differenza tra ascensore e montascale

Spesso si tende a confondere l’ascensore con altri dispositivi che favoriscono il movimento tra un piano e l’altro di un condominio, come, ad esempio piattaforma elevatrice. Ascensore e piattaforma elevatrice sono due dispositivi molto diversi tra loro.

Piattaforma elevatrice

La piattaforma elevatrice, o montacarichi, è silenzioso e permette di superare un dislivello di pochi piani con un movimento lento per evitare sussulti, la velocità è di 0,15 m/s. Non necessita di locale centralina, funziona con la corrente elettrica e consuma poco come un elettrodomestico. Per installarla serve uno scavo di 15-20 cm appoggiati su soletta portante e uno spazio di 2,6-2,8 m per la testata.

Ascensore

L’ascensore di un condominio, invece, può trasportare fino a 15 persone, muoversi su più piani e a una velocità molto maggiore del montascale, pari a 0,60-1 m/s e per realizzarlo è necessario uno scavo sotto il livello di partenza di 1,20-1,40m, e servono 3-3,50 m per la realizzazione della testata (dall’ultimo piano all’ingombro di cui si ha bisogno).

Vengono incentivati dal Superbonus solo l’ascensore e la piattaforma elevatrice. Resta escluso il montascale che gode di altre agevolazioni.

L’ascensore per eliminare le barriere architettoniche

Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate gli interventi ammessi al Superbonus per abbattere le barriere architettoniche per migliorare l’accessibilità agli edifici sono:

  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
  • l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità.

Quali caratteristiche tecniche deve avere l’ascensore per rientrare nel Superbonus 110%?

Per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere l’ascensore da installare, queste cambiano a seconda del tipo di edificio su cui si interviene e sono definite dal Decreto 236/89, decreto che dà le indicazioni attuative della Legge 13/89 – “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

L’ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile installare cabine più grandi, è sufficiente che l’ascensore rispetti queste indicazioni:

  • cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.

Come da Decreto già citato, le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Da luglio 2020 ci stiamo occupando di riqualificazione energetica con il Superbonus di diversi condomini per cui abbiamo affrontato il tema dell’ascensore diverse volte.

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