Chiarimenti In Materia Di Diagnosi Energetica Aziendale

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LE RISPOSTE DI ENEA AI QUESITI PIÙ FREQUENTI 

Il D.lgs. 102/2014 impone l’obbligo per le Grandi Imprese  e le Imprese Energivore di redigere una diagnosi energetica dei propri siti produttivi. 

In un precedente post avevamo già spiegato chi fossero i soggetti sottoposti all’obbligo e che cosa significasse eseguire una diagnosi energetica. Oggi, dopo i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto tecnico di Enea, approfondiamo meglio alcune questioni.

COSA SI INTENDE PER GRANDI IMPRESE E IMPRESE ENERGIVORE?

Sono da intendersi come Grandi Imprese tutte quelle non qualificabili come PMI (Piccole e Medie Imprese) ai sensi del DM del 18 aprile 2005. Questo si traduce nei seguenti requisiti:

Grandi Imprese
Numero di impiegati ≥ 250oppureFatturato annuo > 50 milioni €eBilancio annuo > 43 milioni €

Nel caso di Imprese Associate tali parametri (occupati, fatturato e attivo di bilancio) vanno valutati sommando ai propri quelli dell’impresa associata in quota proporzionale alla percentuale di partecipazione.

Nel caso di Imprese Collegate i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Ciò significa che qualunque impresa collegata  ad una grande impresa è automaticamente una Grande Impresa.

Sono da intendersi come Imprese Energivore le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori, ovvero che risultano iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Esse sono obbligate, entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi, ad attuare almeno uno degli interventi individuati tra quelli caratterizzati da un tempo di ritorno inferiore a 4 anni.

QUALI SITI PRODUTTIVI INCLUDERE NELLA DIAGNOSI?

Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio. Sono da includere tra i siti produttivi anche quelli di natura temporanea per cui è prevista un’attività di durata pari almeno a quattro anni.

Per le grandi Aziende di trasporti, i siti produttivi includono sia i luoghi dove si svolgono le attività complementari al trasporto, quali depositi, uffici e officine, sia il trasporto stesso (diffuso su territorio nazionale ed estero).

Per le Imprese multi-sito, le cose si complicano. La diagnosi energetica dovrà essere effettuata su un numero di siti significativi e rappresentativi della prestazione energetica globale dell’impresa. L’azienda dovrà quindi presentare a ENEA un’ipotesi di clusterizzazione (anche detta “analisi dei gruppi”) indicando i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte. 

ENEA suggerisce una metodologia che prevede di sottoporre a diagnosi siti scelti a campione, in percentuale dettata dalla fascia di consumo del sito stesso, fino ad un massimo di 100 siti, così come riportato in figura. In particolare la diagnosi dovrà essere effettuata su tutti i siti aventi un consumo totale maggiore di 10.000 tep per il settore industriale e di 1.000 tep per il terziario. Posti poi i siti in ordine di consumo crescente si potrà procedere ad una clusterizzazione di essi per tipologia omogenea di sito e processo e per fasce di consumo (con ampiezza di 100 tep per il settore terziario e 1100 tep per il settore industriale). All’interno dei cluster creati, l’impresa effettuerà la diagnosi energetica esclusivamente su un campione limitato di siti. La fascia a consumo maggiore dovrà essere rappresentata con il 50% dei siti, le fasce successive da una percentuale di siti decrementata via via del 5%, fino ad arrivare al 10% di siti per la fascia più bassa.

CHI PUO’ SVOLGERE LA DIAGNOSI E SOTTO QUALI REQUISITI?

Fino al 19 luglio 2016 le Diagnosi Energetiche potranno essere svolte da  Società di Servizi Energetici, Esperti in Gestione dell’Energia o Auditor Energetici non necessariamente in possesso di certificazioni. Successivamente a tale data le Diagnosi dovranno essere obbligatoriamente condotte da soggetti certificati da organismi accreditati secondo norme UNI CEI.

La Diagnosi Energetica dovrà essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al D.lgs. 102/2014, ovvero dovrà rispettare i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247.

CHI E’ ESCLUSO DALL’OBBLIGO?

Sono escluse dall’obbligo le Aziende che dispongono già di una Diagnosi Energetica conforme ai requisiti sopra citati. In tal caso essa sarà considerata valida ai fine dell’adempito dell’obbligo e avrà validità 4 anni a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi. Ovviamente qualora il termine della validità fosse antecedente al 5 dicembre 2015 l’Azienda sarà obbligata a condurre una nuova diagnosi.

Sono escluse dall’obbligo anche le imprese con sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, comprendente una diagnosi conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del D.lgs. 102/2014, purché esse presentino all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.

CHE SCADENZE OCCORRE RISPETTARE?

A decorrere dal 2015, le Grandi imprese sono soggette all’obbligo con scadenza 5 dicembre dell’anno n-esimo, laddove si sia verificata la condizione di Grande Impresa per i due anni consecutivi precedenti n-1 e n-2.

A decorrere dal 2015, le Imprese Energivore che risultano iscritte nell’elenco della Cassa Conguaglio per il settore elettrico dell’anno n-1, sono soggette all’obbligo con scadenza 5 dicembre dell’anno n-esimo.

Le Imprese multi-sito soggette ad obbligo sono tenute a trasmettere la diagnosi rispettando le seguenti scadenze:

Tipologia di sitiSiti da sottoporre a diagnosiScadenza
Siti con consumo superiore a 1.000 tep del settore terziario100%5 dicembre dell’anno n-esimo
Siti con consumo superiore a 10.000 tep del settore industriale100%5 dicembre dell’anno n-esimo
Restanti siti individuati nel programma di clusterizzazione20%5 dicembre dell’anno n-esimo
Restanti siti individuati nel programma di clusterizzazione80%Entro i successivi 12 mesi

Le successive diagnosi andranno presentate decorsi 4 anni dalla precedente. Le imprese che non rispettano l’obbligo sono soggette a sanzione. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi, che dovrà essere comunicata all’ENEA entro i 6 mesi successivi.

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