Certificazione energetica in Emilia-Romagna: la rivoluzione 2015

certificazione energetica APE
Certificazione Energetica: anche l’Emilia-Romagna aggiorna i Requisiti Minimi
29/07/2015
edilizia energetica
DGR 976/2015 della Regione Emilia-Romagna: i nuovi Requisiti Minimi
01/10/2015

PUBBLICATA LA DGR 1275/15, DAL 1 OTTOBRE 2015 IL NUOVO APE

Certificazione energetica 2.0: si può azzardare un titolo ad effetto per una novità normativa che costituisce una vera rivoluzione per i certificatori energetici e gli APE. La DGR 1275/15 approvata dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna il 7 settembre 2015 rinnova nel profondo tutto il meccanismo della certificazione energetica degli edifici e costituisce un documento di lavoro a cui i certificatori energetici dovranno far riferimento nei prossimi anni, già a partire dal prossimo 1 ottobre 2015, data di entrata in vigore della nuova legislazione regionale. 
La pubblicazione di questa DGR integra e completa il quadro di rinnovamento della normativa regionale sull’efficienza energetica in edilizia avviato in luglio con la pubblicazione della DGR n. 967 del 20 Luglio 2015 sui Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici.

Le principali novità
Il testo è molto ampio e contiene diverse novità, sia dal punto di vista procedurale, sia relativamente al calcolo delle prestazioni. Di seguito elencheremo le principali, ma rimandiamo fin d’ora a successivi post per i necessari approfondimenti. 
In linea generale, possiamo dire che con la DGR 1275 del 07/09/2015 la Regione Emilia-Romagna si avvicina alla normativa nazionale, che con i tre Decreti del 26/06/2015 ha modificato il processo della certificazione energetica, riprendendone i principali punti.

Edificio di riferimento
Come già previsto per le ristrutturazioni nella DGR 967 del 20 Luglio 2015, anche per la certificazione energetica sarà necessario modellare un edificio gemello di quello oggetto di calcolo, con caratteristiche termiche predeterminate, rispetto al quale valutare le prestazioni. L’edificio di riferimento condividerà la forma e l’esposizione dell’edificio reale, ma non i pacchetti strutturali e gli impianti termici che invece sono fissati dal legislatore, e dal confronto tra le prestazioni dei due emergerà la classe energetica dell’immobile.

Classi mobili 
Eravamo abituati a classi fisse, in cui ad esempio ad un EP di 85 kWh/mq anno corrispondeva sempre una classe C e a 210 una classe G: cambia tutto e la classe energetica diventa variabile in funzione delle specifiche caratteristiche dell’edificio. La classe sarà calcolata in proporzione a quella dell’edificio di riferimento sopra accennato.

10 Classi
Classe A d’accordo, ma quale? La DGR introduce un sistema a 10 classi dalla G (la peggiore) alla A4 (la migliore) inserendo anche le nuove A1, A2, A3. Inoltre si può specificare che l’edificio si definisce “a energia quasi zero” se risponde a determinati requisiti.

Servizi energetici
Si calcolerà l’EP globale (prestazione energetica) come somma dei vari servizi energetici, ciascuno dei quali comunque avrà un suo valore specifico: EP invernale, EP acqua calda sanitaria, a cui si aggiungono EP estivo, EP ventilazione, EP illuminazione ed EP trasporti (es. ascensore). Un carico di lavoro più gravoso per i certificatori, sia in fase di sopralluogo sia in fase di calcolo.

Sanzioni e costo dell’APE
Dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il sistema dei controlli che dopo alcuni anni di rodaggio diventa ufficiale e in grado di irrogare sanzioni, anche piuttosto salate: a partire da 700 € per ogni criticità grave rilevata dal sistema. Peraltro da quella data entrerà in vigore l’obbligo per i certificatori di pagare una quota per la registrazione di ciascun certificato, ancora da determinare (in Lombardia ad oggi è di 10 €).

Entrata in vigore
Pronti, via: dal 1 ottobre 2015 entra in vigore il nuovo sistema e sarà necessario farsi trovare preparati; la Regione aggiornerà il portale online per la registrazione degli APE e i tecnici saranno tenuti ad attivarsi per applicare i nuovi metodi di calcolo: legittimo attendersi un po’ di confusione nei primi tempi, vista la mode dei cambiamenti che si può a buon diritto considerare una rivoluzione. Rimarranno comunque validi fino a scadenza gli APE già emessi, anche se la classe espressa non sarà confrontabile con quella dei nuovi.

Tante novità per un provvedimento che, come sempre, vive di luci e ombre: a un primo esame emerge un forte incremento delle informazioni da produrre da parte del certificatore e una sua maggiore responsabilizzazione: si tenta probabilmente di riportare la certificazione energetica a prodotto professionale dopo anni in cui è stata declassata a “foglio di carta con firma di un tecnico”; quello che stona è che i tempi sono un po’ troppo stretti, dato che ci sono solo 20 giorni per adeguarsi alle nuove procedure: probabilmente i primi mesi serviranno da rodaggio ed è auspicabile una collaborazione tra Regione, tecnici e operatori. Chi vivrà vedrà…

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