IL VADEMECUM ENEA SPIEGA COME SFRUTTARE IL BONUS
Qualche giorno fa l’ENEA ha pubblicato un vademecum con tutti i requisiti e le istruzioni per sfruttare al massimo il bonus facciate, bonus valido per tutto il 2020 che dà diritto a una detrazione del 90%.
Vediamo insieme quali sono gli aspetti più importanti da conoscere per poter usufruire di questo bonus.
Può accedere al bonus facciate 2020 chi paga le spese di riqualificazione energetica e ha un diritto reale sull’immobile (sei il proprietario…)
Il bonus si ottiene come detrazioni del 90% sull’importo speso e si riceve in 10 quote annuali di uguale importo. Non sono previste l’alternativa della cessione del credito né la possibilità di chiedere lo sconto in fattura. Non c’è, inoltre, un limite di spesa massima.
Si può richiedere il bonus per gli edifici “esistenti” – già accatastati o con richiesta in corso -che appartengono a qualsiasi categoria catastale e adibiti a qualsiasi destinazione d’uso, e che siano in regola e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti.
Il bonus facciate non si applica a interventi di nuova realizzazione, sia in ampliamento sia tramite mediante demolizione e ricostruzione con la stessa, o diversa, volumetria.
Gli edifici, per poter usufruire del bonus devono essere trovarsi in zona A o B come previsto dal D.M.1444/1968, o in zone che hanno le stesse caratteristiche come previsto dalla normativa regionale e dai regolamenti edilizi comunali.
Il bonus è valido sia per edifici singoli sia condominiali.
Ecco l’elenco degli interventi per cui è possibile richiedere il bonus facciate:
L’intervento deve aver lo scopo di recuperare o restaurare la facciata esterna e può riguardare solo le facciate del perimetro esterno o quelle interne che siano, però, visibili e/o ad uso pubblico. Non è possibile intervenire sulle facciate interne o non visibili.
L’intervento deve interessare più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente e rispettare i requisiti “minimi” indicati nel D.M. 26/06/2015.
Per controllare i valori di trasmittanza termica finali bisogna fare riferimento alla tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e alla tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.
In generale, poi, devono essere rispettate, inoltre, le norme che riguardano urbanistica, edilizia, efficienza energetica, sicurezza nei vari ambiti: impianti, ambiente, lavoro.
Entro 90 giorni dalla fine dell’intervento è necessario comunicare all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento”. La scheda deve essere compilata da un tecnico abilitato – ingegnere, architetto, geometra, regolarmente iscritto al suo Ordine e inviata tramite il sito messo a disposizione dall’ENEA: https://detrazionifiscali.enea.it/.
Bisogna ricordare di stampare conservare l’e-mail inviata dall’ENEA perché questa contiene la garanzia di invio avvenuto, ovvero il codice CPID.
Ecco i documenti tecnici che bisogna conservare:
Per quanto riguarda i documenti di tipo amministrativo bisogna conservare la delibera dell’assemblea con cui è stato approvato l’intervento, le fatture delle spese sostenute, le ricevute dei bonifici. Nel caso dei condomini bisogna tenere da parte anche la dichiarazione dell’amministratore del condominio riguardo alla somma versata.
Noi di Gruppo EDEN ci occupiamo dal 2008 di diagnosi energetiche, riqualificazioni e, di trovare gli incentivi e agevolazioni più adatti per iniziare un intervento che porta a ridurre i consumi energetici. Per avere informazioni sugli interventi che potrebbero accedere al bonus facciate o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente scrivi a info@gruppoeden.it.
Per rimanere aggiornato sulle agevolazioni fiscali che permettono di efficientare un edificio seguici su Facebook o Linkedin.
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