Certificati Bianchi: le novità per il 2017
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI FOTOVOLTAICO 

Con l’entrata in vigore, il 4 Aprile 2017, del Decreto 11 Gennaio 2017 ci sono state parecchio novità riguardo al rilascio dei Certificati Bianchi. Scopri tutte le novità relative al fotovoltaico.

Aggiornamento

Il 12 Luglio 2018 il Decreto 11 Gennaio 2017 è stato sostituito dal cosiddetto Decreto Correttivo
Nel nuovo Decreto non è più prevista la possibilità di ottenere Certificati Bianchi per aver installato impianti fotovoltaici.

A sostegno della diffusione di questo tipo di impianti in Italia è arrivato però il Decreto Rinnovabili, anche detto Decreto Fer2, che tra le altre cose, prevede incentivi per chi decide di sostituire i mq di amianto da smaltire con una superficie equivalente di pannelli fotovoltaici. Un’altra importante novità è la possibilità dell’autoconsumo. Leggi l’articolo per scoprire tutte le novità in materia di efficienza energetica e incremento dell’uso di energia da fonti rinnovabili



PRIMA DEL DECRETO 11 GENNAIO 2017

I Certificati Bianchi o TEE potevano essere richiesti per impianti fotovoltaici di potenza nominale < 20 kWp, nei settori:

  • Residenziale
  • Agricolo
  • Industriale terziario

La generazione di TEE a seguito della realizzazione di un impianto fotovoltaico veniva eseguita con un procedimento standard (scheda tecnica 7T).

NOVITA’ DECRETO 11 GENNAIO 2017

Come sappiamo, con l’entrata in vigore del Decreto 11 gennaio 2017

  • non sarà più possibile ottenere Certificati Bianchi a seguito dell’attivazione di impianti fotovoltaici;
  • schede tecniche RVC-S e RVC-A sono state eliminate.

Ciò nonostante l’art.16 del DM 11 gennaio 2017 prevede che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia possibile presentare l’istanza per l’accesso al meccanismo ai sensi del DM 28 dicembre 2012. Nel documento “Procedure transitorie PPPM e RVC il GSE chiarisce come agisce l’articolo suddetto a livello operativo.

Risulta possibile presentare ,entro e non oltre il 02/10/2017, secondo le disposizioni del DM 28 dicembre 2012, i progetti standardizzati(RVC-S) che al 04/04/2017 hanno raggiunto la soglia minima.
Ciò significa che sarà possibile inviare i progetti che hanno un numero totale di TEP pari a:

  • necessariamente almeno 20 TEP raggiunti entro il 4 Aprile
  • In aggiunta altri eventuali TEP derivanti da interventi realizzati tra la data di avvio del progetto e la data di presentazione della RVC-S.

Per data di avvio si intende la data entro cui sono stati raggiunti i 20 TEP, ovvero la data di installazione dell’ultimo impianto facente parte del progetto.

Per esempio, se avessi tutti gli impianti installati a Bologna, dovresti avere almeno 23 kW di potenza totale (somma delle potenze dei singoli impianti) installata prima del 4 Aprile. A questo progetto potrai aggiungere tutti i nuovi impianti con data di installazione compresa tra Aprile e Ottobre.

Vediamo l’iter, da seguire, spiegato attraverso una linea temporale:

Nel caso, invece dei progetti analitici è possibile presentarli entro e non oltre il 02/10/2017 sempre seguendo le disposizioni del DM 28 dicembre 2012.
Possono essere presentati i progetti analitici (RVC-A) che al 04/04/2017 hanno concluso il periodo di monitoraggio della prima richiesta. Il periodo di riferimento della prima richiesta è minore o uguale a 12 mesi e che deve decorrere entro 12 mesi dalla data di prima attivazione.Esso si intende terminato alla data in cui è stata raggiunta la soglia minima di RNI pari a 40 TEP

Possono essere rendicontati i soli interventi che abbiano generato risparmi nel periodo di riferimento della prima richiesta.Dunque, le RVC-A con data di fine periodo di riferimento successiva al 04/04/2017 non possono essere presentate.

Per quanto riguarda i progetti a consuntivo (PPPM) leggi il nostro articolo precedente.

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